Agev. Fiscali bollo-parabrezza6_big

Published on ottobre 8th, 2013 | by uildmobility

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Esenzione bollo

Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.
L’esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli.
Per ottenere l’esenzione bisogna presentare una domanda. Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Al momento della presentazione della domanda deve essere indicata la targa del veicolo. È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa Tassa Automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l’evento.
Il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico.
Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.
L’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti (non è pertanto necessario presentare nuovamente la domanda e la relativa documentazione). Nel momento in cui vengano meno le condizioni per aver diritto all’agevolazione (per esempio se il veicolo viene venduto o radiato, oppure, ci
sia un miglioramento patologico o il titolare del beneficio decede), spetta all’interessato (o agli eredi dello stesso) darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente che l’ha concessa, al fine di evitare il recupero dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni.

Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.                                                                                                        

La documentazione

Per ottenere l’esenzione occorre produrre la seguente documentazione:

• Domanda di esenzione indirizzata alla Regione Lazio, sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
• Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o(per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata, per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119del Codice della Strada.
• Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art.3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra.

 

 

 

 

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